1. Possono accedere ai contributi per la protezione degli animali le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi delle disposizioni vigenti e operanti sul territorio della provincia di Bolzano.
2. L’iscrizione in una o più sezioni del Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato vale come presunzione assoluta relativamente al possesso dei requisiti quale ente di tipo associativo non lucrativo. L’organizzazione che non risulta iscritta deve presentare con la domanda, oltre alla documentazione prevista, l’apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti quale ente di tipo associativo senza scopo di lucro.
3. Per determinare l’ammontare del contributo si considera l’attività prevalente svolta dal singolo richiedente, con riguardo alla tipologia delle strutture gestite e alle iniziative intraprese.