1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:
a) organizzazioni di volontariato: enti di tipo associativo operanti senza fini di lucro.
b) “asili per animali”: strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, i seguenti animali:
1) animali formalmente ceduti dai proprietari;
2) animali randagi vaganti (i cani vaganti senza proprietario possono essere accolti solo dopo aver trascorso un periodo di quarantena presso una struttura gestita dall’amministrazione pubblica).
c) “ricoveri per animali”: strutture destinate ad accogliere animali per brevi periodi di tempo e occasionalmente.