1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il Servizio veterinario provinciale effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle organizzazioni ammesse a contributo.
2. L’individuazione delle organizzazioni da sottoporre a controllo a campione, avviene mediante sorteggio, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
3. Il sorteggio è effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice del Servizio veterinario provinciale o da un suo delegato o delegata (veterinario ufficiale del Servizio veterinario provinciale) nonché da un collaboratore amministrativo/una collaboratrice amministrativa del Servizio veterinario provinciale con compiti di segreteria.
4. Il Servizio veterinario provinciale esegue i controlli amministrativi ed effettua sopralluoghi, anche avvalendosi della collaborazione del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige per gli aspetti di specifica competenza. A seguito dei controlli viene redatto un verbale di accertamento.