(1) La Provincia, le aziende sanitarie e gli enti territoriali delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate per la gestione di servizi nel settore delle dipendenze.
(2) Per garantire il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e g), la Provincia può concedere contributi per spese correnti nella misura massima del 90 per cento della somma riconosciuta ammissibile e contributi per spese in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della somma riconosciuta ammissibile.
(3) Per gli interventi socio-assistenziali la Provincia può concedere contributi ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.