(1) Gli interventi relativi al consumo di sostanze psicoattive illegali, alcol, tabacco e farmaci psicotropi nonché quelli relativi al gioco d'azzardo sono:
(2) Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definiti i criteri e le modalità degli interventi dei singoli servizi.