(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio in corso. Alle spese per gli interventi disposti dalla presente legge si fa fronte, per l'anno 2006, con la quota ancora disponibile degli stanziamenti di spesa autorizzati a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 per gli interventi delle disposizioni di legge abrogate con l'articolo 10 della presente legge.
(2) La spesa a carico degli esercizi successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.