(1) Presso il Dipartimento alla sanità e alle politiche sociali è istituita un'unità di coordinamento nel settore delle dipendenze.
(2) L'unità di coordinamento è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
(3) L'unità di coordinamento si avvale anche della collaborazione di rappresentanti delle istituzioni giovanili, della scuola, del mondo del lavoro, dell'economia e dei comuni.
(4) L'unità di coordinamento ha il compito di elaborare linee di indirizzo, piani di intervento e progetti nel settore delle dipendenze, di monitorare il fenomeno e redigere rapporti periodici sulle dipendenze nonché di garantire il coordinamento e l'integrazione fra uffici, servizi e strutture che operano nel settore delle dipendenze.