(1) Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 24 del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta ed il relativo contenzioso, sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti di esecuzione. Tali attività sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite propri uffici. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività la Provincia può anche stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o con altri soggetti, nel rispetto della normativa comunitaria, come recepita nella legislazione nazionale.
(3) Per le attività di verifica e controllo la Provincia autonoma di Bolzano provvede di propria iniziativa ovvero si avvale degli organi preposti, ai sensi delle leggi statali in materia di imposte sui redditi.
(4) Fino a quando entreranno in vigore i regolamenti di esecuzione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(5)A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.42)
(5/bis) I contributi assegnati ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, all'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e finalizzati alla realizzazione delle competenze previste dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di edilizia sovvenzionata sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive.
(5/ter) A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) sono esentate dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.43)
(5/quater) Agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, a partire dal periodo d’imposta 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 10/bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato. 44)
(6)45)
(6/bis) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è ridotta di 0,5 punti percentuali. 46)47)
(6/ter)A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 ai soggetti che applicano l’aliquota di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota IRAP di 0,1 punti percentuali. Essa è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.46)48)
(6/quater) - (6/nonies) 49)
(6/decies) 50)
(7) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,12 punti percentuali.51)52)53)
(7/bis) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 2,68 per cento. 54)
(8) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno l’unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole ai sensi dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 27 luglio 2009, n. 1958, e successive modifiche, applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli ‘aiuti de minimis’. 55)56)
(9) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentano un incremento stabile del valore della produzione netta nonché del personale applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della riduzione dell’imposta i soggetti devono avere un incremento del valore della produzione netta nazionale, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente e presentare un incremento del personale nel periodo di riferimento dell’agevolazione di almeno il 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si considera incremento del personale l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nonché la stabilizzazione dei contratti di lavoro attraverso la trasformazione di contratti a tempo determinato o di altre forme di collaborazione in contratti a tempo indeterminato. 55)57)
(10)55)58)
(11)55)59)
(12)55)60)
(13)55)61)
(13/bis) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2015 è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6/bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l’applicazione dell’agevolazione fiscale. 62)63)
(13/ter) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti di cui all’articolo 16, commi 1 e 1/bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo minimo pari a 500,00 euro, spetta una deduzione dal valore della produzione netta Irap, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, pari a 20.000,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d’imposta che ottengono anche il certificato audit famiglia e lavoro l’importo della deduzione ammonta a 30.000,00 euro per dipendente beneficiario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei buoni per prestazioni sociali.62)
(13/quater) A decorrere dell’entrata in vigore della presente norma, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, dei costi del lavoro, relativi al medesimo periodo d’imposta, per il personale non occupato da almeno sei mesi, anche precedenti all’entrata in vigore della presente deduzione, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione avvenga dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione del personale o dalla data di trasformazione del contratto e a condizione che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non presenti carattere discontinuo o intermittente. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente. 64)
(14) Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.55)
(15) Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni concernenti l’IRAP.55)
(16) Per quanto non disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.55)
L'art. 21/bis, comma 5/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
I commi 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies e 6/septies dell'art. 21/bis, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14. I commi 6/quater e 6/septies sono stati poi così sostituiti dall'art. 31, commi 1 e 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. I commi 6/bis e 6/ter sono stati poi così sostituiti dall'art. 1, commi 8 e 9 della
L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 21/bis, comma 6/bis, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, ed infine così sostituito dall'art. 14, comma 1, della
L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
L'art. 21/bis, comma 6/ter, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e dall'art. 1, comma 12, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
I commi 6/quater fino a 6/nonies dell'art. 21/bis sono stati abrogati dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
L'art. 21/bis, comma 6/decies, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
L'art. 21/bis, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
L'art. 21/bis, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7. Vedi anche l'art. 1, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
L'art. 21/bis, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7. Vedi anche l'art. 1, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
L'art. 21/bis, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 5, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
L'art. 21/bis, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della
L.P. 11 ottobre 2012, n. 18,
e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.L'art. 21/bis, comma 11, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della
L.P. 11 ottobre 2012, n. 18,
e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.I commi 13/bis e 13/ter dell'art. 21/bis, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
L'art. 21/bis, comma 13/bis, è stato così modificato dall'art. 1, comma 14, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
L'art. 21/bis, comma 13/quater, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.