...omissis...
di approvare i seguenti criteri, ai sensi dell’articolo 21/bis, comma 13/bis, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9:
1. ai fini della presente agevolazione è da considerarsi “iniziativa produttiva” intrapresa sul territorio provinciale l’attività svolta da imprese individuali, da esercenti arti e professioni, da società o da enti del settore privato aventi sede legale e amministrativa nella provincia di Bolzano per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d’imposta; è altresì da considerarsi “iniziativa produttiva” intrapresa sul territorio provinciale l’attività svolta, per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d’imposta in provincia di Bolzano, da una stabile organizzazione di soggetto passivo avente sede legale e/o amministrativa al di fuori del territorio provinciale. La nozione di stabile organizzazione è intesa come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, secondo le definizioni italiana ed internazionale di cui all’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), e all’articolo 5 del modello OCSE (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital);
2. per “nuova” iniziativa produttiva sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano è da intendersi quella intrapresa dal contribuente che, nel modello IRAP riferito ai cinque periodi di imposta antecedenti l’inizio della nuova attività, non ha dichiarato nel quadro IR nessun valore della produzione riferito alla provincia di Bolzano;
3. non sono da considerarsi nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata nel territorio provinciale nei cinque periodi di imposta antecedenti l’inizio della nuova attività;
4. non è da considerarsi nuova iniziativa produttiva un cantiere di costruzione, montaggio o installazione di durata non superiore a 7 anni.