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1. di mantenere fino a tutto l'anno tributario 2013 la riduzione del 10% delle tariffe della tassa automobilistica provinciale, adottata con deliberazione Nr. 2511 del 14 luglio 2008.
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale n. 9/1998 l'ulteriore riduzione del 10% delle tariffe relative agli autoveicoli appartenenti alla classe “euro 5” e superiori;
3. la riduzione tariffaria del 10% di cui al punto 2 si applica anche alle tariffe previste per gli autoveicoli ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.
4. le modifiche tariffarie di cui ai punti 2 e 3 si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2013.