Pubblicata nel B.U. 26 aprile 1983, n. 21.
Omissis.
(1) Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per il servizio meccanografico e per servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige contributi da fissarsi annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.
(2) Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente, con effetto dall'1 gennaio 1999, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige finanziamenti dal fondo della finanza locale per l'acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.
(3) I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 2 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio l'utilizzo degli stessi. 3)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.