Pubblicata nel B.U. 5 aprile 1983, n. 17.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano, per poter avvalersi dei servizi del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma, concede ad esso un contributo annuale, inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività che il Centro svolge nel comune interesse delle Regioni e delle Province autonome.
(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 40 milioni.
(2) Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 12141 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983.
(3) La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi farà carico agli stanziamenti del bilancio provinciale destinati alle spese per l'attuazione dell'articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25, secondo le indicazioni della legge finanziaria annuale.
Omissis.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.