(1) A partire dal 1° gennaio 2001 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica sono così determinati:
- per uso potabile, domestico ed antincendio: 10,33 euro per ogni litro al secondo. Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare di 50,00 euro. Questi importi possono essere aggiornati in base ai criteri di cui al comma 13; 2)3)
- per uso irriguo: 1,55 euro per ogni litro al secondo. Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare di 50,00 euro. Questi importi possono essere aggiornati in base ai criteri di cui al comma 13; 2)4)
- 5)
- per uso forza motrice (molino, segheria): lire 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con un canone annuo minimo di lire 50.000;
- per uso industriale, riscaldamento, raffreddamento, impianti di autolavaggio e lavaggio inerti: lire 220.000 per ogni litro al secondo; il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico nello stesso corpo idrico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate; comunque il canone annuo minimo è pari a lire 500.000;
- per produzione di neve artificiale: lire 220.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 500.000;
- per pescicoltura, per l'uso nelle strutture di lavorazione delle cooperative agricole e per gli usi non previsti dalle lettere da a) a f): lire 5.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 100.000. 2)
(2)6)
(2/bis)7)
(3) La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo.
(4) Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.
(5) Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche per lo stesso scopo, le quali vengono gestite con un unico impianto, si applica un canone unico.8)
(6) Per le concessioni ad uso promiscuo di irrigazione, di acqua potabile e di forza motrice si applicano canoni separati per i diversi usi.
(7) Per le concessioni ad uso antibrina si applica il canone previsto per l'irrigazione calcolato su una media di utilizzazione di 8 giorni su una media di 160 giorni di utilizzazione irrigua.9)
(8) Per le concessioni ad uso promiscuo potabile-antincendio o irriguo-antibrina si applica un unico canone di utilizzazione.
(9) Per le utenze d'acqua da riconoscere ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del T.U. indicato al primo comma del presente articolo, nei casi di approvazione di elenchi delle acque pubbliche, il canone decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.
(10) Spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il canone per le derivazioni di sua competenza.
(11) Sono abrogati gli articoli 7 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e 6 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49.
(12) I canoni riferiti a tutte le utenze di acque divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, decorrono dalla data del 1° gennaio 2001.10)
(13) Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent.11)12)
La lettera a) dell'art. 1, comma 1, è stata così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
La lettera b) dell'art. 1, comma 1, è stata così modificata dall'art. 6, comma 2, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
La lettera c) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 31, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
Il comma 7 è stato modificato dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 marzo 2014, n. 46 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, che avevano modificato l'art. 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10.