(1) La liquidazione dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla base della dichiarazione di consumo del fabbricante prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
(2) La dichiarazione di consumo deve essere presentata dal fabbricante alla ripartizione di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
(3) In caso di mancata presentazione della dichiarazione di consumo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.4)
(4) L’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.5)