(1) Su richiesta dell'ufficio idrografico provinciale i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio medesimo.
(2) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.
(3) La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall'ufficio idrografico provinciale, il quale si riserva anche di effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita.
(4) Oltre all'osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti, i concessionari di impianti idroelettrici trasmettono, quando richiesto, all'ufficio idrografico provinciale copia dei diagrammi di invaso e di svaso dei serbatoi idroelettrici e della produzione di energia.