(1) Per i fini di cui al precedente articolo 3, l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può chiedere l'intervento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale.
(2) L'Amministrazione provinciale ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui al precedente articolo 3 a persone estranee all'Amministrazione provinciale disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 5)