(1) L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe ha lo scopo di provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d'acqua e di quelle inerenti ai ghiacciai e al manto nevoso, nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe, secondo le modalità, limiti e procedure stabiliti nella presente legge.
(2) In particolare all’Ufficio Idrografico competono:
(3) In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per i compiti di cui alla precedente lettera h). 4)