2. Per le domande fino al 31/12/2009, ossia nella fase iniziale, il contributo viene calcolato nel limite dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla legge finanziaria (capitolo 10155.05) come segue:
a) Contributo per la gestione di strutture per l'assistenza ai bambini:
- le spese totali ammissibili calcolate ai sensi dell'articolo 6 e al netto delle eventuali quote di compartecipazione ai costi da parte dei genitori, vengono finanziate interamente dalla Provincia.
b) Contributi per l'acquisto di posti per l'assistenza ai bambini.
- le spese totali ammissibili calcolate ai sensi dell'articolo 7, vengono finanziate interamente dalla Provincia. Un eventuale quota di compartecipazione ai costi da parte dei genitori non viene detratta dai costi totali ammissibili.
c) Contributi per l'assistenza estiva:
- le spese totali ammissibili calcolate ai sensi dell'articolo 8 e al netto delle eventuali quote di compartecipazione ai costi da parte dei genitori, vengono finanziate nella misura di 2/3 dalla Provincia.
2. Per le domande successive al 1 gennaio 2010, la misura del contributo, sia per la gestione di strutture per l'assistenza ai bambini, che per l'acquisto di posti per l'assistenza ai bambini, viene collegata all'utilizzo. Ai costi totali ammissibili calcolati ai sensi dell'articolo 6 oppure articolo 7, il calcolo del contributo avviene in considerazione del rispettivo utilizzo, nella seguente misura:
| | Utilizzo | Misura del contributo |
più di 80 % | 75% |
da 76-80 % | 72% |
da 71-75% | 69% |
da 66-70% | 66% |
da 61-65% | 63% |
da 51-60% | 60% |
fino al 50 % | 55% |
Ai fini del calcolo del contributo l'eventuale quota di compartecipazione ai costi da parte dei genitori non viene detratta dal costo totale ammissibile.
I criteri e le modalità per la determinazione della percentuale d'utilizzo verranno fissati con decreto dell'Assessore competente.