AllegatoCriteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali.
Art. 1
Oggetto
Con i presenti criteri, in linea con le Ripartizioni Protezione Antincendi e Civile, Acqua e Energia, Artigianato, Industria e Commercio viene regolata l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali.Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, con la presente deliberazione vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione nonché l'erogazione di contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e l'art. 25 e art. 48 comma 3 della legge provinciale n° 21 del 21.10.1996. Art. 2
Beneficiari
Beneficiari di questi contributi sono enti territoriali locali di diritto pubblico e privato nonché quelle imprese, ai sensi del Diritto comunitario europeo, operanti nei settori economici dell'industria, artigianato e servizi, che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi di interesse collettivo. Art. 3
Interventi incentivabili
Sono agevolati la costruzione e il rinnovo di impianti, accessori e di opere per antincendio nonché di serbatoi di acqua ad multiuso e tutte le misure atte per la prevenzione e lotta antincendio.Art. 4
Presentazione delle domande
Per poter beneficiare dei presenti aiuti i richiedenti devono presentare prima dell'inizio dei lavori (dichiarazione inizio lavori) apposita domanda alla Ripartizione provinciale Foreste.Alle domande va allegata la seguente documentazione:- la descrizione delle attività in progetto, con indicazione dei tempi di realizzazione;
- la documentazione di approvazione dei lavori (concessione edilizia con ulteriori necessari concessioni);
- il progetto dell'opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa redatti e firmati da un libero professionista, iscritto nel relativo albo;
- copia dell'estratto dei beni immobili, ove vengono eseguiti i lavori;
- copia dell'atto costitutivo che può anche essere richiesto d'ufficio e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;
- parere del corpo forestale sulla necessità di predisporre risorse idriche per la prevenzione e lotta antincendio;
- Parere del corpo permanente dei vigili del fuoco.
Art. 5
Determinazione e approvazione dei contributi
La determinazione della spesa da ammettere a finanziamento verrà effettuata dai tecnici dell'Ufficio economia montana in base ai criteri tecnici emanati dal corpo permanente dei vigili del fuoco e a seguito della disamina dei costi in base ai prezziari unitari della Provincia autonoma di Bolzano.La percentuale contributiva fino al 70% varierà in base alla disponibilità di bilancio e agli importi messi a disposizione dagli assessori competenti.L'approvazione del contributo avviene con decreto dell'assessore competente.L'inizio dei lavori può avvenire dopo la vidimazione bilaterale della convenzione stipulata tra il richiedente e l'assessore competente e qualora l'istanza di contributo sia completa. Art. 6
Anticipi ed acconti
La concessione di anticipi e acconti avviene con le procedure descritte nella lettera C, art. 5 approvate con delibera della giunta provinciale n° 2201 del 07.09.2009. Art. 7
Controllo e liquidazione del contributo concesso
Il controllo, il collaudo e la liquidazione del contributo concesso vengono eseguiti secondo le procedure descritte nell'art 6 della lettera C dei criteri approvati con delibera della Giunta provinciale n° 2201 del 07.09.2009.Dovranno in ogni caso al più presto ed entro i tempi previsti e prescritti essere eseguiti i collaudi tecnici e statici necessari per questo tipo di opera da parte dei liberi professionisti preposti e all'uopo incaricati. Art. 8
Revoca
Qualora, dopo l'avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l'erogazione del contributo o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e lo stesso dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo di interessi legali. Art. 9
Norme transitorie
I presenti criteri trovano applicazione a tutte le domande inoltrate a partire dall'entrata in vigore degli stessi.Alle domande presentate nel periodo dal 1. novembre 2010 fino all'entrata in vigore dei presenti criteri i contributi possono essere concessi a condizione che gli interventi, anche qualora fossero già iniziati o conclusi, rispettino le condizioni di cui ai presenti criteri.