…omissis…
1. I progetti ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 per la „promozione di vino sui mercati dei paesi terzi possono essere presentati annualmente dal 15 luglio al 1 settembre alla Ripartizione provinciale agricoltura.
2. Le domande sono presentate in duplice copia di cui una indirizzata all'organismo pagatore AGEA a Roma, con il progetto di ciascuna campagna vinicola per una durata massima di tre anni.
3. La promozione ammissibile è limitata alle denominazioni di origine protette dei vini „Alto Adige e „Caldaro o Lago di Caldaro“.
4. Beneficiari sono:
a) organizzazioni interprofessionali e Consorzi di tutela ai sensi della Legge 164/92,
b) singole imprese vinicole con produzione di almeno 800.000 bottiglie annue,
c) enti pubblici.
5. Le azioni ammissibili riguardono tutte quelle elencate al primo comma dell'art. 6 del D.M. n. 3890 dell' 8 maggio 2009.
6. Ai fini della valutazione dei progetti è convocato da parte della Ripartizione provinciale agricoltura un comitato consultivo composto da tre membri designati rispettivamente dalla Ripartizione provinciale agricoltura (31), dalla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio (35) e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.
7. Priorità nella valutazione dei progetti rivestono prodotti e messaggi pubblicatari che sono facilmente riconducibili al territorio provinciale.
8. La Giunta provinciale definisce nei limiti delle risorse finanziarie su proposta del comitato consultivo l'elenco annuale dei beneficiari ammessi.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.