Allegato ARequisiti e procedure per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli amministratori di sostegno
1. La Provincia di Bolzano, ripartizione famiglia e politiche sociali, istituisce un elenco di persone che si dichiarano disponibili, a svolgere come volontari l'attività d'amministratori di sostegno.
2. L'elenco è un registro provinciale, suddiviso per ambiti di competenza territoriale dei giudici tutelari.
Il registro è gestito dall'ufficio provinciale- Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili- controllato a campione (ogni due anni) e regolarmente aggiornato.
3. I requisiti per l'iscrizione al registro degli amministratori di sostegno sono i seguenti:
a. Avere la maggiore età;
b. Avere la cittadinanza Italiana o Comunitaria/o essere cittadino straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
c. Non avere precedenti penali o in caso ci siano, un certificato carichi pendenti;
d. Attestato sulla partecipazione ad una formazione specifica (almeno 6 ore) o corrispondente formazione o attività professionale;
e. Dichiarazione sulla disponibilità a partecipare ad incontri d'aggiornamento sulla tematica.
Ulteriore requisito facoltativo: referenze rilasciate da un'associazione di volontariato (dove era o é attivo/a) o dei servizi sociali
4. L'iscrizione all'elenco avviene tramite una richiesta della persona interessata, alla ripartizione Famiglia e politiche sociali. Un'apposita commissione verifica l'osservanza dei requisiti.
5. La commissione è costituita da tre persone:
1 rappresentante della ripartizione famiglia e politiche sociali
1 rappresentante di un'associazione privata o di volontariato
1 direttore/direttrice di un servizio sociale.
La commissione si riunisce regolarmente almeno una volta l'anno, e decide sulle ammissioni o sulle cancellazioni dal registro.
Le cancellazioni dal registro possono avvenire per richiesta dell'interessato o d'ufficio nel caso venissero a mancare i requisiti previsti dall'art. 3. Se esistono carichi pendenti decide la commissione sull'ammissione nel registro.
La revoca dell'iscrizione può avvenire anche in seguito ad una segnalazione da parte di un giudice tutelare che ritenga l'iscritto non più idoneo a svolgere la funzione d' amministratore di sostegno.
La cancellazione viene eseguita dalla commissione e comunicata all'interessato.
6. L'elenco aggiornato é comunicato al giudice tutelare competente.
7. La ripartizione Famiglia e politiche sociali verificano che sia attuata una formazione
regolare e una costante informazione degli amministratori di sostegno.