AllegatoCriteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
1. Finalitá
I presenti criteri e modalità determinano ai sensi dell'articolo 4, lettera k) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 e successive modifiche, disposizioni per la concessione di contributi per la copertura assicurativa da parte di piccole e medie imprese, la cui impresa agricola si trova sul territorio della provincia autonoma di Bolzano. Essi sono redatti in conformità alle disposizioni contenute nel capitolo V.B.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.Dal presente aiuto sono escluse le grandi imprese agricole nonché le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato 1 del trattato degli orientamenti sopraccitato. 2. Definizioni
Ai fini del presente regime d'aiuti sì intende per:
“Anno assicurativo”: anno solare dal 1° gennaio fino il 31 dicembre.
“Polizza assicurativa”: documento che prova la copertura assicurativa.
“Premio assicurativo”: somma dovuta del contraente assicurato per la copertura assicurativa.
“Abbattimento”: uccisione di un animale in caso di una malattia incurabile o di un infortunio, per ordine dell'Autorità Sanitaria.
3. Beneficiari
Beneficiari dei presenti aiuti sono:a) gli imprenditori agricoli;
b) i consorzi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 102/2004;
c) le compagnie di assicurazione e di brokeraggio di assicurazione;
d) le associazioni di mutua assicurazione del bestiame di cui alla legge provinciale 11 novembre 1974 n. 20.
4. Tipologie di perdite assicurabiliGli aiuti sono concessi per il pagamento di premi assicurativi per la copertura di perdite di bovini, equini ed ovi caprini dovute a malattia e ad infortunio, a seguito di epizoozie o infestazioni parassitarie o di avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e altre condizioni atmosferiche avverse. 5. Tipologia e ammontare dell'aiutoL'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese ammissibili per il pagamento dei premi assicurativi di un anno assicurativo. 6. Spesa ammissibile
I premi assicurativi finanziabili si possono riferire ad un valore di stima massimo pari a 2.000,00 € per i bovini ed equini, e a 400,00 € per gli ovini e caprini.Le spese ammissibili all'aiuto sono:a) per gli imprenditori agricoli, i consorzi, le compagnie di assicurazione e per il brokeraggio di assicurazione, quelle dovute al pagamento di premi assicurativi dell'anno assicurativo per la copertura delle perdite di cui al punto 4;
b) per le associazioni di mutua assicurazione del bestiame, quelle riconducibili ai premi assicurativi calcolati in base agli indennizzi liquidati per i danni di cui al punto 4, ed eventuali spese di amministrazione.
7. Presentazione della domanda e documentazione
La domanda d'aiuto deve essere presentata alla Ripartizione provinciale agricoltura tra il 1° gennaio e il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno assicurativo.Alla domanda deve essere allegata:-dai singoli imprenditori agricoli, copia della polizza assicurativa e la documentazione attestante il pagamento del premio entro il 31 dicembre dell'anno assicurativo di riferimento.
-dai consorzi, dalle compagnie di assicurazione e di brokeraggio, un elenco riassuntivo contenente i nomi degli imprenditori agricoli assicurati, gli animali assicurati ed un elenco riassuntivo dei premi da pagare dagli assicurati con l'indicazione dei premi pagati.
-dalle associazioni di mutua assicurazione del bestiame, un elenco riassuntivo dei danni sofferti nell'anno assicurativo, di cui al punto 4, i bonifici bancari per il pagamento dei danni ai soci nonché le eventuali spese di amministrazione dell'associazione.
8. Istruttoria
L'ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda d'aiuto nonché alla congruità dei premi assicurativi. 9. Revoca dell'aiutoSe nel corso dell'istruttoria della domanda d'aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell'aiuto o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell'aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere gli aiuti, il beneficiario decade dall'aiuto e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali. 10. ControlliAi sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle domande di aiuto presentate.La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della ripartizione provinciale agricoltura, o dal suo delegato, dal direttore dell'ufficio zootecnia e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.I controlli amministrativi, ed i sopralluoghi vengono eseguiti dal personale della Ripartizione agricoltura, e sono convalidati mediante un verbale di accertamento.In caso di accertate irregolarità, verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione. 11. Divieto di cumuloGli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario riguardo agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore, a quella fissata al punto 5. 12. EfficaciaIl presente si applica fino al 31 dicembre 2013.