7.1 Le spese ammissibili, inclusa l'IVA e le spese tecniche, devono raggiungere i seguenti importi minimi:
- € 15.000,00 per macchinari di cui al punto 4.1.3 e investimenti di cui al punto 4.2;
- € 30.000,00 per investimenti riguardanti impianti.
7.2 Il rinnovo di costruzioni ed impianti può essere agevolato a condizione che per tali iniziative non siano state concesse agevolazioni negli ultimi venti anni.
7.3 Pompe, motori, impianti di filtraggio, pezzi speciali e l'automatizzazione degli impianti nonché macchine di cui punto 4.1.3 ed asfaltature di cui al punto 4.1.2 possono essere agevolate a condizione che non siano state concesse agevolazioni per lo stesso oggetto negli ultimi dieci anni.
7.4 Gli interventi finalizzati alla trasformazione di impianti irrigui antisiccitari in sistemi irrigui a basso consumo idrico, come impianti a goccia, possono essere agevolati, se per la stesso comprensorio irriguo non sono stati concessi contributi per l'irrigazione nei cinque anni precedenti.
7.5 Ad esclusione delle zone che necessitano di irrigazione antibrina, per i comprensori frutticoli e viticoli, a servizio dei quali sono stati finanziate ai sensi della legge provinciale n. 5/2009 opere irrigue antisiccitarie, può essere agevolato, entro l'arco temporale di venti anni, un unico tipo di impianto antisiccitario.
7.6 In caso di forza maggiore e in casi motivati con provvedimento dell'Assessore competente si può prescindere dall'osservanza del periodo di cui al punto 7.5.