5.1 Conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è una prestazione di primo livello.
5.2 Ai fini del rilevamento e della determinazione del reddito e patrimonio familiare e dei relativi componenti familiari si applicano in particolare le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, integrate dalle disposizioni sulla valutazione del patrimonio di cui ai commi successivi.
5.3 Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del citato decreto n. 2/2011.
5.4 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del citato decreto n. 2/2011.
5.5 Il patrimonio del nucleo familiare è valutato nella misura del 20% sino ad un importo di 50.000,00 Euro e nella misura del 50% per l’importo eccedente.