Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, la Provincia può rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri a carico delle persone con disabilità in ambito maxillo-facciale, per l’acquisto o l’applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali, se ritenute necessarie, per modificare, a fini riabilitativi, l’anatomia e la funzione dell’apparato boccale e fonatorio sia per la fonazione che per la masticazione e la digestione.