(1) Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale d'intesa col Consiglio dei comuni approva, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per l'elaborazione dei piani da parte dei singoli comuni.
(2) Entro sei mesi dall'approvazione delle linee guida ai sensi del comma 1 ogni singolo comune elabora, in osservanza delle linee guida, un piano per realizzare la copertura del territorio comunale con cavi di fibra ottica, tubazioni di servizio o collegamenti radio. Detto piano stabilisce i tempi di realizzazione e una stima dei costi. Detto piano comprende inoltre l'infrastruttura per allacciamenti a banda larga già esistente sul territorio comunale al momento dell'elaborazione del piano stesso.
(3) Dopo l'approvazione da parte dei relativi consigli comunali, i piani dei singoli comuni sono trasmessi alla Giunta provinciale che in base a essi elabora entro i tre mesi seguenti, d'intesa col Consiglio dei comuni, un piano generale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Fino all’entrata in vigore del piano generale le iniziative per l’estensione della rete a banda larga a tutt’oggi pianificate, approvate oppure già in fase di esecuzione, verranno proseguite.
(4) Il piano generale approvato dalla Giunta provinciale ha una validità di 10 anni.