(1) Per il finanziamento e la realizzazione delle misure di cui all'articolo 3 i rispettivi comuni ricevono dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Consiglio dei comuni, un contributo per i costi d'investimento. Tipo e importo del contributo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) I comuni, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge possono attingere anche al fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.