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1) di modificare come segue le modalità previste nelle deliberazioni citate in premessa:
1. l'utilizzazione dei parcheggi provinciali, in quanto non volta al diretto perseguimento di finalità pubbliche, deve aver luogo secondo i seguenti criteri di priorità :
a) le autovetture di sevizio;
b) le autovetture dei dipendenti che siano invalidi della deambulazione;
c) le autovetture del Direttore Generale e dei Direttori di Dipartimento;
d) le autovetture dei Direttori di Ripartizione;
e) le autovetture dei Direttori d'Ufficio;
f) le autovetture dei segretari particolari dei Membri della Giunta Provinciale;
g) le autovetture dei dipendenti che usano, con grande frequenza, il proprio automezzo per motivi di sevizio; la grande frequenza verrà determinata dall'Ufficio Patrimonio;
h) le autovetture dei dipendenti di ruolo, residenti fuori dal Comune del posto di lavoro e privi in esso di dimora anche temporanea;
i) le autovetture dei dipendenti non di ruolo, residenti fuori dal Comune del posto di lavoro e privi in esso di dimora anche temporanea;
j) le autovetture dei dipendenti di ruolo, con residenza o dimora, anche temporanea, nel Comune del posto di lavoro;
k) le autovetture dei dipendenti non di ruolo, con residenza o dimora, anche temporanea, nel Comune del posto di lavoro;
2. Ove il numero dei posti di un parcheggio non siano sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti appartenenti ad una stessa categoria della graduatori vengono privilegiati i dipendenti con la maggiore anzianità di servizio.
3. L'utilizzazione di un parcheggio è subordinata a partire dal 01.04.2001 al pagamento anticipato di Lire 50.000.- mensili e solo per quanti impieghini prevalentemente ed in modo documentato il proprio automezzo, per ragioni di servizio con grande frequenza, l'importo viene ridotto a Lire 25.000.-. Per le persone che sono invalide della deambulazione l'utilizzo di un parcheggio è a titolo gratuito.
4. Gli importi di cui al punto precedente, vengono rivalutati annualmente, a far data da quelli dovuti per il mese di gennaio, prendendo come base l'incremento percentuale dell'indice nazionale del prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati, intervenuto su base annua al 31. ottobre dell'anno precedente.
5. Il dispositivo d'accesso ai parcheggi é fornito esclusivamente dall'Ufficio Patrimonio; il suo uso è strettamente personale e deve essere restituito alla revoca, rinuncia o sospensione della concessione.
6. Il dipendente si impegna a pagare la somma corrispondente al costo del dispositivo, all'amministrazione provinciale, qualora fosse necessaria la sua sostituzione in seguito a smarrimento, danneggiamento o distruzione.
7. Il dipendente può stazionare nel parcheggio soltanto durante l'orario di sevizio, con il solo mezzo indicato nella domanda inoltrata all'Ufficio Patrimonio.
8. Il veicolo deve essere regolarmente bloccato e chiuso a chiave, non ricomprendendo la concessione in uso la custodia e la sorveglianza del veicolo parcheggiato rimanendo quindi esclusa la responsabilità della Provincia per danni cagionati da terzi per furto, affrazioni o altro
9. La concessione del parcheggio si estingue di diritto con la cessazione del rapporto d'impiego del concessionario.
10. Nei parcheggi sotteranei, è vietato, in particolare, parcheggiare veicoli alimentati anche parzialmente a gas, sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata.
11. L'assessore al Patrimonio ha in ogni momento il potere di revocare a suo insindacabile giudizio codesta concessione, sia per esigenze di servizio che in caso di abuso o non corretto uso.
3) Di affidare all'Ufficio Patrimonio l'incarico di far applicare le disposizioni contenute nella presente deliberazione e di effettuare i controlli ritenuti necessari.
4) Viene revocata la propria deliberazione n. 4163 del 10.08.1995.