Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini” e successive modificazioni omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
(1)di approvare i criteri di applicazione relativi alla legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 nella stesura vigente, relativi agli “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini” che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
(2)di applicare la presente deliberazione a tutte le domande giacenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini
Articolo 1
Ambito di applicazione
(1)Il presente provvedimento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sostegni per investimenti promossi da rifugi alpini, in attuazione dell’articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 e successive modifiche, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.
(2)Possono beneficiare delle agevolazioni anche coloro che, pur non essendo proprietari, abbiano la disponibilità degli immobili.
Articolo 2
Investimenti ammissibili
(1)Sono ammessi alle agevolazioni l’am-modernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l’ampliamento di rifugi alpini, l’acquisto di impiantistica tecnologica e di veicoli di autotrazione speciali per il trasporto di merci e persone, la costruzione nonché l’ammodernamento ed il risanamento di teleferiche.
(1bis) Per veicoli di autotrazione speciali per il trasporto di persone e merci, di cui al comma 1, si intendono i fuoristrada e le motoslitte, con esclusione dei gatti delle nevi.
(2)I veicoli di autotrazione speciali devono risultare indispensabili per il funzionamento del rifugio; tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente. Possono essere acquistati anche veicoli usati, purché la spesa ammessa non superi le quotazioni fissate dalla rivista “Quattroruote”.
(3)I lavori agevolabili comprendono anche l’ammodernamento e l’arredamento dei locali per il personale o per il gestore, sempreché non si tratti di un’abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull’edilizia agevolata.
(4)Possono essere ammessi alle agevolazioni anche la costruzione, l’ammodernamento e l’arredamento di locali di fortuna situati all’interno o all’esterno dei rifugi secondo l’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.
(5)Sono inoltre ammesse le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, l’approvvigionamento elettrico ed idrico, lo smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori ambiente ed energia alternativa.
(6)Può essere agevolata anche la riattivazione, tramite trasformazione o ricostruzione, di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione della agevolazione va presentata la nuova licenza di esercizio.
(7)Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.
Articolo 3
Limitazioni e regolamentazione per casi particolari
(1)Investimenti non ammissibili sono:
a) la costruzione di nuovi rifugi alpini;
b) l’acquisto di oggetti d’arte e di articoli decorativi;
c) l’acquisto di biancheria, stoviglie ed altri beni soggetti a facile usura.
(2)È agevolabile in maniera limitata l’ampliamento dei rifugi alpini nella misura prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.
Articolo 4
Limiti di investimento
(1)I limiti minimi degli investimenti agevolabili sono così fissati:
a) 5.000,00 euro per contributi una tantum;
b) 400.000,00 euro per mutui a tasso agevolato.
(2)I limiti massimi sono così fissati:
a) fino a 400.000,00 euro per contributi una tantum;
b) fino a 1.000.000,00 euro per mutui a tasso agevolato;
c) fino a 25.000,00 euro per contributi per l’acquisto di mezzi fuoristrada;
d) fino a 10.000,00 euro per contributi per l’acquisto di motoslitte.
Articolo 5
Tipo e misura delle agevolazioni
(1)Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di contributo non sono applicabili congiuntamente.
(2)L’ammontare delle agevolazioni viene determinato in base alla classificazione dei rifugi di cui alla tabella A.
(3)In caso di contributi una tantum l’agevolazione ammonta:
a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3acategoria;
b) fino al 50 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2acategoria;
c) fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1acategoria.
(4)Le percentuali di cui al comma 3 sono ridotte rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento nel caso di veicoli speciali. Le medesime possono essere aumentate fino al 20 per cento per interventi obbligatori per disposizione di legge, nei settori dell’ambiente e della sicurezza, nonché per il risanamento di teleferiche esistenti secondo l’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell’esercizio in proporzione all’investimento.
(5)La modesta redditività è certificata da titolare dell’azienda, tenendo conto dei seguenti indicatori: affitto, numero dei collaboratori dell’azienda e volume d’affari riferito agli ultimi due anni.
(6)Limitatamente al fondo di rotazione il beneficio viene espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell’Unione Europea (UE). La misura dell’agevolazione non può superare il valore di un analogo contributo una tantum. Per il resto si applicano i vigenti criteri di funzionamento del fondo di rotazione adottati dalla Giunta provinciale.
(7)L’acquisto di mezzi speciali per il trasporto di merci e persone da parte dei gestori di rifugi alpini può essere agevolato nel caso in cui non vi sono altre alternative economicamente giustificabili. Tale tipo di agevolazione può essere concessa anche agli affittuari di rifugi alpini pubblici gestiti dalle organizzazioni alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di investimento ai sensi dell’articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22. Può essere richiesto un contributo per l’acquisto di mezzi speciali solo ogni cinque anni, salvo cause di forza maggiore.
(8)Previo consenso del locatore, possono essere concessi al gestore anche aiuti finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti ed improrogabili fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa ammessa.
Articolo 6
Classificazione
(1)Nella classificazione dei rifugi alpini si tiene conto della distanza a piedi, del bacino di utenza, della dotazione o delle attrezzature, dell’orario di apertura e della presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l’anno.
(2)L’attuale classificazione dei rifugi alpini risulta dalla tabella A.
(3)La classificazione viene revisionata periodicamente e almeno ogni cinque anni.
Articolo 7
Domande ammissibili e presentazione delle stesse
(1)È ammissibile soltanto una domanda all’anno per ogni azienda.
(2)La domanda, redatta su carta legale o su apposita modulistica, predisposta dall’ufficio munita di marca da bollo, va presentata alla Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori o dalla effettuazione degli acquisti. Non sono ammesse al finanziamento le spese sostenute oltre tale termine.
(3)Per lavori soggetti a concessione edilizia, la domanda è corredata da:
a) relazione tecnico-illustrativa;
b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
c) preventivo dettagliato di spesa;
d) estratto tavolare;
e) concessione o autorizzazione edilizia;
f) dichiarazione del comune attestante la data di inizio dei lavori (non oltre 6 mesi antecedenti alla presentazione della domanda).
(4)Per iniziative non soggette ad autorizzazione, la domanda è corredata da:
a) relazione illustrativa;
b) preventivo dettagliato;
c) illustrazione grafica dei locali interessati.
(5)Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, vanno corredate anche del parere positivo di un istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.
(6)Nella domanda il richiedente deve impegnarsi di non mutare la destinazione dell’azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o degli acquisti, pena la revoca del contributo. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all’intera durata del mutuo. Il richiedente deve inoltre impegnarsi di non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto.
(7)I richiedenti che non sono proprietari dell’immobile, devono dimostrare la disponibilità del bene per l’intera durata della destinazione, o allegare una dichiarazione d’impegno del proprietario ai sensi del comma 6.
Articolo 8
Istruttoria e concessione dei contributi
(1)Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all’ufficio.
(2)L’ufficio provinciale competente individua la spesa ammissibile.
(3)La determinazione della spesa da ammettere e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, l’ammontare del contributo stesso, nonché il termine, entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposti dalla Giunta provinciale.
(4)Le domande non accolte nell’anno, nel quale sono state presentate, possono essere ammesse negli esercizi finanziari successivi.
Articolo 9
Liquidazione dei contributi
(1)Alla liquidazione dei contributi provvede l’ufficio responsabile del procedimento secondo le procedure di cui all’art. 11, e dietro presentazione delle fatture o contratti di acquisto o di leasing registrati, nonché di una dichiarazione del richiedente l’agevolazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sulla regolare effettuazione dell’investimento.
(2)La regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere certificata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato.
(3)Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale è stato commisurato il contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all’effettiva spesa dimostrata. Qualora la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa a contributo, le agevolazioni possono essere comunque liquidate, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.
(4)All’atto della liquidazione dei contributi va verificato che i beni d’investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di contributo.
Articolo 10
Revoca delle agevolazioni
(1)L’ufficio responsabile del procedimento procede alla revoca delle agevolazioni nei casi e secondo le procedure disciplinate dall’articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
Articolo 11
Controlli
(1) Al fine di verificare la regolare esecuzione delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.
(2) All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.
(3) Nell’ambito del controllo viene verificata la effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione e la regolare contabilizzazione delle prestazioni prese in considerazione.
(4) I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
(5) I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
Articolo 12
Disapplicazione
(1) Con effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, cessano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 11 dicembre 2000, n. 4758.
A) CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ALPINI PRIVATI A) EINSTUFUNG DER PRIVATEN SCHUTZHÜTTEN |
No.progr. Fortl. Nr. | Denominazione del rifugio
Bezeichnung der Schutzhütte | Comune Gemeinde | Categoria Kategorie |
1 | Rifugio Malga Bocker Bockerhütte | Tirolo Tirol | II |
2 | Rifugio Malga Brogles Brogleshütte | Funes Villnöss | II |
3 | Rifugio Pian di Cengia Büllelejochhütte | Sesto Sexten | I |
4 | Rifugio Crep de Mont Crep-de-Mont-Hütte | Corvara Corvara | III |
5 | Rifugio Vallandro Dürrensteinhütte | Braies Prags | III |
6 | Rifugio Genziana Enzianhütte | Brennero Brenner | II |
7 | Rifugio Fanes Fanes-Hütte | Marebbe Enneberg | III |
8 | Rifugio Fodara Vedla Fodara-Vedla-Hütte | Marebbe Enneberg | III |
9 | Rifugio Gardenaccia Gardenazzahütte | Badia Abtei | II |
10 | Rifugio S. Croce Heilig-Kreuz-Hospiz | Badia Abtei | III |
11 | Rifugio Malga Hinteregg Hintereggalm-Hütte | Scena Schenna | III |
12 | Rifugio Coston Hintergrathütte | Stelvio Stilfs | II |
13 | Rifugio Hochalm Hochalmhütte | Moso in Passiria Moos/Passeier | II |
14 | Rifugio Casa del Valico Hochgang-Haus | Parcines Partschins | II |
15 | Rifugio Juac Juachütte | Selva di Val Gardena Wolkenstein in Gröden | III |
16 | Rifugio Valcanova Kesselberghütte | Sarentino Sarntal | III |
17 | Rifugio Ré Alberto I Gartlhütte | Tires Tiers | II |
18 | Rifugio Prato Croce Kreuzwiesenhütte | Luson Lüsen | II |
19 | Rifugio La Varella La-Varella-Hütte | Marebbe Enneberg | III |
20 | Rifugio Santa Croce Latzfonser-Kreuz-Hütte | Chiusa Klausen | II |
21 | Rifugio Malga Lifi Lifi-Alm | Martello Martell | III |
22 | Rifugio Mahlknecht Mahlknecht-Hütte | Castelrotto Kastelruth | III |
23 | Rifugio Nassereto Nassereit-Hütte | Parcines Partschins | III |
24 | Rifugio Rojen Rojen-Hütte | Curon Graun | II |
25 | Rifugio Passo Santner Santnerpaß-Hütte | Tires Tiers | II |
26 | Rifugio Malga Schatzer Schatzerhütte | Bressanone Brixen | II |
27 | Rifugio Bellavista Schöne-Aussicht-Hütte | Senales Schnals | II |
28 | Rifugio Scotoni Scotonihütte | Badia Abtei | III |
29 | Rifugio Sennes Senneshütte | Marebbe Enneberg | II |
30 | Rifugio Munt da Sennes Sennesalm-Hütte | Marebbe Enneberg | III |
31 | Rifugio Similaun Similaunhütte | Senales Schnals | I |
32 | Rifugio Malga Simile Mahd Simile-Mahd-Alm | Campo di Trens Freienfeld | II |
33 | Rifugio Tabaretta Tabarettahütte | Stelvio Stilfs | II |
34 | Rifugio Alpe di Tires Tierser-Alpl-Hütte | Tires Tiers | II |
35 | Rifugio Monte Cavone Tschafonhütte | Tires Tiers | II |
36 | Rifugio Val dal Lè Turnaretschhütte | Luson Lüsen | II |
37 | Rifugio Wieser Wieserhütte | Rio di Pusteria Mühlbach | III |
B) CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ALPINI DI CUI SONO CONCESSIONARI O PROPRIETARI L AVS O IL CAI B) KLASSIFIZIERUNG DER SCHUTZHÜTTEN AVS ODER CAI |
No.progr. Fortl. Nr. | Denominazione del rifugio Bezeichnung der Schutzhütte | Comune Gemeinde | Categoria Kategorie | Concessionari o proprietari Konzessionsinhaber oder Eigentümer |
38 | Rifugio Bressanone Brixner Hütte | Rio di Pusteria Mühlbach | II | AVS |
39 | Rifugio Gran Pilastro Hochfeilerhütte | Val di Vizze Pfitsch | I | AVS |
40 | Rifugio Martello Marteller Hütte | Martello Martell | I | AVS |
41 | Rifugio Merano Meraner Hütte | Avelengo Hafling | II | AVS |
42 | Rifugio Oberettes Oberetteshütte | Malles Venosta Mals | I | AVS |
43 | Rifugio Bullaccia Puflatschhütte | Castelrotto Kastelruth | III | AVS |
44 | Rifugio Lago Rodella Radlseehütte | Velturno Feldthurns | II | AVS |
45 | Rifugio Vedrette di Ries Rieserfernerhütte | Campo Tures Sand in Taufers | I | AVS |
46 | Rifugio Malgetta Sciliar Schlernbödele | Castelrotto Kastelruth | II | AVS |
47 | Rifugio Sesvenna Sesvennahütte | Malles Venosta Mals | II | AVS |
48 | Rif. Vipiteno al Picco della Croce Sterzingerhütte | Val di Vizze Pfitsch | I | AVS |
49 | Rifugio Lago della Pausa Tiefrastenhütte | Terento Terenten | II | AVS |
50 | Rifugio Antonio Locatelli Drei-Zinnen-Hütte | Sesto Sexten | II | CAI-PADOVA |
51 | Rifugio Bergamo Grasleitenhütte | Tires Tieres | II | CAI-BERGAMO |
52 | Rifugio Bolzano al Monte Pez Schlernhaus | Fiè Völs am Schlern | I | CAI-ALTO ADIGE |
53 | Rifugio Calciati al Tribulaun Tribulaunhütte | Brennero Brenner | I | CAI-ALTO ADIGE |
54 | Rifugio Chiusa Klausner Hütte | Chiusa Klausen | II | CAI-ALTO ADIGE |
55 | Rifugio Cima Fiammante Lodnerhütte | Parcines Partschins | I | CAI-ALTO ADIGE |
56 | Rifugio Cima Libera Müllerhütte | Racines Ratschings | I | CAI-ALTO ADIGE |
57 | Rifugio Città di Milano Schaubachhütte | Stelvio Stilfs | III | CAI-MILANO |
58 | Rifugio Corno Renon Oberhornhaus | Barbiano Barbian | III | CAI-ALTO ADIGE |
59 | Rifugio Cremona alla Stua Magdeburgerhütte | Brennero Brenner | I | CAI-ALTO ADIGE |
60 | Rifugio Emilio Comici Zsigmondy-Comici-Hütte | Sesto Sexten | II | CAI-PADOVA |
61 | Rifugio Firenze Regensburger Hütte | S.ta Cristina Val Gardena St.Christina in Gröden | II | CAI-FIRENZE |
62 | Rifugio Forcella di Vallaga Flaggerschartenhütte | Varna Vahrn | I | CAI-ALTO ADIGE |
63 | Rif. Franco Cavazza al Pisciadù Pisciadùseehütte | Corvara Corvara | I | CAI-BOLOGNA |
64 | Rifugio Franz Kostner Franz-Kostner-Hütte | Corvara corvara | II | CAI-ALTO ADIGE |
65 | Rifugio Genova Schlüterhütte | Funes Villnöß | II | CAI-ALTO ADIGE |
66 | Rifugio Gino Biasi al Bicchiere Becherhaus | Racines Ratschings | I | CAI-VERONA |
67 | Rifugio Giogo Lungo Lenkjöchl-Hütte | Predoi Prettau | I | CAI-ALTO ADIGE |
68 | Rifugio Giovanni Porro NevesJochhütte/ChemnitzerHütte | Selva dei Molini Mühlwald | II | CAI-MILANO |
69 | Rifugio Monteneve Schneeberghütte | Moso in Passiria Moos in Passeier | II | CAI-ALTO ADIGE |
70 | Rifugio Nino Corsi Zufallhütte | Martello Martell | III | CAI-MILANO |
71 | Rifugio Payer Payerhütte | Stelvio Stilfs | I | CAI-MILANO |
72 | Rifugio Petrarca all´Altissima Stettiner Hütte | Moso in Passiria Moos in Passeier | I | CAI-ALTO ADIGE |
73 | Rifugio Picco Ivigna Ifingerhütte | Scena Schenna | III | CAI-ALTO ADIGE |
74 | Rifugio Pio XI Weisskugelhütte | Curon Venosta Graun im Vinschgau | I | CAI-DESIO |
75 | Rifugio Plan Zwickauerhütte | Moso in Passiria Moos in Passeier | I | CAI-ALTO ADIGE |
76 | Rifugio Plose Plosehütte | Bressanone Brixen | III | CAI-ALTO ADIGE |
77 | Rifugio Passo Ponte di Ghiaccio Edelrauthütte | Selva dei Molini Mühlwald | I | CAI-ALTO ADIGE |
78 | Rifugio Puez Puezhütte | Corvara Corvara | I | CAI-ALTO ADIGE |
79 | Rifugio Rasciesa Raschötzhütte | Ortisei St.Ulrich | III | CAI-ALTO ADIGE |
80 | Rifugio Oltreadige al Roèn Überetscher Hütte/Roenhütte | Termeno Tramin | II | CAI-ALTO ADIGE |
81 | Rifugio Roma Kasseler Hütte/Hochgallhütte | Campo Tures Sand in Taufers | II | CAI-ROMA |
82 | Rifugio Serristori Düsseldorfer Hütte | Stelvio Stilfs | I | CAI-MILANO |
83 | Rif. Brigata Tridentina Birnlückenhütte | Predoi Prettau | I | CAI-ALTO ADIGE |
84 | Rifugio Umberto Canziani Höchster Hütte | Ultimo Ulten | II | CAI-MILANO |
85 | Rifugio Vedretta Pendente Teplizer Hütte | Racines Ratschings | I | CAI-ALTO ADIGE |
86 | Rifugio Vedretta Piana Grohmannhütte | Racines Ratschings | II | CAI-ALTO ADIGE |
87 | Rifugio Venna alla Gerla Landshuter Hütte | Val di Vizze Pfitsch | I | CAI-ALTO ADIGE |
88 | Rifugio Vicenza Langkofelhütte | S.ta Cristina Val Gardena St.Christina in Gröden | II | CAI-VICENZA |
89 | Rifugio Vittorio Veneto Schwarzensteinhütte | Valle Aurina Ahrntal | I | CAI-ALTO ADIGE |