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1. Di prendere atto del contratto sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali e le Intendenze Scolastiche ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del Contratto Collettivo Provinciale in materia di mobilità del personale docente di ruolo di religione e del personale direttivo per l'anno scolastico 2000/2001;
2. di recepire in materia di mobilità del personale di ruolo di religione e del personale direttivo l'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 2.02.2000 con le modifiche di cui all'allegato contratto provinciale riguardante la mobilità del personale docente di religione e del personale direttivo della Provincia Autonoma di Bolzano;
3. di prendere atto che gli insegnanti di ruolo di religione immessi in ruolo con sede definitiva in data 1.09.1999 non possono partecipare per un biennio al trasferimento secondo quanto previsto dalla normativa statale sulla mobilità;
4. Di fissare i seguenti termini per le operazioni di mobilità del personale docente di ruolo di religione e del personale direttivo per l'anno scolastico 2000/2001:
Scuola elementare, scuola secondaria di I e II grado:
- Termine ultimo di presentazione domanda di trasferimento insegnanti di religione e personale direttivo:
15 maggio 2000
- Pubblicazione dei trasferimenti egli insegnanti di religione e del personale direttivo:
20 giugno 2000
5. I suddetti termini possono essere variati dal Sovrintendente Scolastico e dagli Intendenti scolastici.
AllegatoSequenza contrattuale dell'art. 1 del contratto provinciale riguardante la mobilità del personale di ruolo di religione della Provincia Autonoma di Bolzano, per l'anno scolastico 2000/2001.
(ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b del contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di I e II grado della Provincia Autonoma di Bolzano sottoscritto in data 16 aprile 1998) ART.1
Per gli insegnanti di ruolo di religione e del personale direttivo delle scuole in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine della Provincia Autonoma di Bolzano sono applicate, per l'anno scolastico 2000/2001, le disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale (CCDN) sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 27.01.2000.Sono comunque apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale. ART. 2
II personale docente appartenente al ruolo degli insegnanti di religione della scuola elementare in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine ed immesso in tale ruolo in data 1.09.1999, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge Provinciale del 14.12.1998, n. 12, può chiedere il trasferimento o passaggio su posti classe della scuola elementare in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine, solo dopo una permanenza di tré anni nel ruolo di appartenenza, purché in possesso dell'idoneità.II personale docente appartenente al ruolo degli insegnanti di religione delle scuole secondarie di 1° e 2° grado in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine può chiedere il trasferimento o passaggio nelle cattedre di altre materie delle corrispondenti scuole in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine dopo un periodo di permanenza di tré anni nel ruolo di appartenenza, purché in possesso dell'abilitazione prescritta.In caso di passaggio su posto di sostegno, il personale docente della scuola elementare, secondaria di I e II grado, deve essere anche in possesso del titolo di specializzazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CHE FA-PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO
Alla luce dell'imminente ruolo unico dei dirigenti scolastici, fermo restando che si è del parere che i criteri di mobilità, dalle Direzioni Didattiche e dalle scuole secondarie di I grado alle scuole secondarie di II grado e viceversa, debbano essere paritetici e considerata la possibile difficoltà giuridica di un cambiamento dell'art. 3 del CCDN, per l'anno scolastico 2000/2001, le parti decidono di recepire il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.