A.2 | Principi fondamentali |
A.2.1 | I presupposti per la concessione di contributi sono: |
| vincolo storico-artistico del relativo bene culturale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 49 o 51 del T.U; |
| l’approvazione dei lavori ai sensi dell’art. 23 del T.U. per i quali è richiesto un contributo; |
A.2.2 | I contributi saranno concessi di principio solo per gli interventi finalizzati direttamente alla conservazione ed al restauro degli elementi costitutivi del carattere storico-artistico dell’opera. I contributi sono finalizzate a compensare il maggior onere derivante dalle metodologie e dalle tecnologie di intervento rese necessarie dalla qualità storico-artistica dell’opera e dai suoi specifici vincoli. |
A.2.3 | Per quanto riguarda il vincolo indiretto ai sensi dell’art. 49 del T.U., la concessione di contributi è limitata all’esterno del monumento. |
A.2.4 | Il richiedente deve dichiarare di non percepire per lo stesso lavoro un contributo da un altro ufficio provinciale. |
A.2.5 | Il richiedente deve dichiarare ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti circa il trattamento dei dati personali, di essere stato informato dei suoi diritti in merito al trattamento dei dati personali da parte della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. |
A.2.6 | Per la concessione di contributi si considerano solo interventi elencati nel capo B. Lavori di manutenzione ordinaria (lavori di pittura periodica, riparazione di intonaci ammalorati, opere da lattoniere, riparazioni di tetti di scarso rilievo ecc.) non vengono sovvenzionati. |
A.4 | Richieste di contributo |
A.4.1 | La richiesta potrà essere presentata nell’arco dell’intero anno e verrà trattata in base alla data di presentazione. La richiesta verrà esaminata sotto il profilo del controllo formale e del calcolo della congruità dei preventivi. Essa dovrà essere presentata in ogni caso prima dell’emissione della fattura definitiva; in caso contrario il contributo concesso non potrà essere liquidato. |
A.4.2 | La richiesta di contributo dovrà essere corredata di marca da bollo utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio. |
A.4.3 | Le richieste di contributo devono essere presentate dal proprietario o dal rappresentante legale o incaricato. Esse devono contenere: |
| l’indicazione delle date dell’autorizzazione dei lavori da parte dell’ufficio beni architettonici ed artistici ; |
| il piano di finanziamento; |
| la dichiarazione che per gli stessi lavori non è stato richiesto nessun altro contributo presso un altro ufficio provinciale; |
| l’indicazione del responsabile per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori; |
| la dichiarazione della possibilità di deduzione dell’imposta sul valore aggiunto. |
| Alle richieste dovrà essere allegato: |
| il preventivo dell’artigiano o restauratore incaricato, con indicazione dettagliata della quantità e del materiale, indicando in caso di tetti e di drenaggi rispettivamente i m² e metri correnti; |
A.4.4 | In caso di comproprietà è sufficiente che la richiesta sia presentata da un solo proprietario. Questi dovrà tuttavia assumersi la piena responsabilità per l’esattezza dei dati. |
A.4.5 | In caso di domanda incompleta, i documenti o dati mancanti verranno richiesti per iscritto dall’ufficio. Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia per il caso di false dichiarazioni. |
B.1.1.1 | Vengono concessi contributi per le seguenti coperture: |
| - scandole inchiodate (38 cm, spaccate a mano, posa tripla) |
| - scandole da posa (80 cm, spaccate, posa tripla) |
| - coppi |
| - tegole del tipo coda di castoro |
| - tetti in paglia |
| - lastre di ardesia naturale |
| - tetti in rame (solo in caso di torri e cupole) |
| - lastre di porfido |
B.1.1.2 | Non vengono concessi contributi per: |
| - coperture con legnami non nostrani (Alerce, legnami tropicali ecc.) |
| - grondaie |
| - parafulmini |
| - ganci e travi paraneve |
B.1.1.3 | Rivestimenti: |
| Si rammenta che entrambe le tipologie del tetto in scandole, sia inchiodato che posato, da sempre vengono realizzate senza rivestimento. Ciò significa che le scandole vengono posate direttamente sui listelli. |
B.1.1.3.1 | Su chiese, cappelle, torri, mulini, forni, ovvero in tutti i casi in cui un isolamento termico del tetto non sia necessario, le scandole devono essere messe in posa come veniva effettuato in origine senza tavolato. |
B.1.1.3.2 | Su fabbricati a destinazione rurale ed edifici ad uso abitativo il tetto in scandole dovrà essere ugualmente eseguito senza tavolato. In casi eccezionali approvati dall’ufficio beni architettonici ed artistici in tetti dotati di tavolato dovrà essere garantita la ventilazione mediante doppia listellatura di almeno 4 cm. |
B.1.1.3.3 | In caso di sottotetti recuperati ad uso abitativo nei quali per ragioni di tutela dell’insieme è prescritta una copertura in scandole, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: |
| l’isolazione non deve essere posata sui correnti per evitare un eccessivo spessore del tetto di particolare disturbo; |
| le finestre in falda sono assolutamente da evitare; |
| l’isolazione del tetto potrà arrivare solo fino alla banchina e non fino alla gronda. |
B.1.1.4 | A prescindere dei contributi sopra descritti per nuove coperture, sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti anche in caso di ricoperture, sempre che riguardino l’intera superficie del tetto e non si limitino solo a piccoli interventi di manutenzione ordinaria. |
B.1.1.5 | Per tetti in paglia, in rame ecc., dove non è possibile applicare la differenza tra gli importi, sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti. |
B.5 | Interventi di scoprimento, conservazione e restauro |
B.5.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti: |
B.5.1.1 | Scoprimento di superfici storiche: policromie, pitture, intonaci, rimozione di tinteggiature sintetiche; |
B.5.1.2 | Restauro e conservazione di:
intonaci storici con particolari strutture di superficie quali decorazione medioevale a riquadri, a commessure, marcapiani, decorazioni a stucco, intonaci graffiati ecc.; pitture murali; pitture su tela e su tavola; sculture in legno e altri oggetti artistici mobili; tavolati compresi oggetti di arredo fisso, decorazioni a stucco e tappezzerie; pavimenti storici (pavimenti in legno con intarsi, pavimenti alla veneziana ecc.); stufe in maiolica; arredi storici di chiese (altari, quadri, oggetti sacri, tessuti, gonfaloni, banchi, organi); pertinenze storiche e tecniche (mulini, orologi, organi e torchi); |
B.5.2 | Non vengono concessi contributi per:
puliture; interventi di manutenzione ordinaria come tinteggiature di facciate, riparazioni di intonaci, tinteggiature di finestre e porte; acquisti di nuovi pavimenti, nuovi arredi, altari versus populum, nuove porte, tavolati; copie di opere d’arte rubate. |