A | Generalità |
A.1 | Premesse |
| La ripartizione beni culturali concede in base al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali ( decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato T.U.) e all’art. 5-ter della legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26 contributi per la conservazione ed il restauro di beni culturali. |
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A.2 | Principi fondamentali |
A.2.1 | I presupposti per la concessione di contributi sono: |
| - vincolo storico-artistico del relativo bene culturale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 49 o 51 del T.U.; |
| - l’approvazione dei lavori ai sensi dell’art. 23 del T.U. per i quali è richiesto un contributo; |
A.2.2 | I contributi saranno concessi di principio solo per gli interventi finalizzati direttamente alla conservazione ed al restauro degli elementi costitutivi del carattere storico-artistico dell’opera. I contributi tendono alla compensazione del maggior onere delle opere derivante dalle metodologie e dalle tecnologie di intervento rese necessarie dalla qualità storico-artistica dell’opera e dei suoi specifici vincoli. |
A.2.3 | Per quanto riguarda il vincolo indiretto ai sensi dell’art. 49 del T.U., la concessione di contributi è limitata all’esterno del monumento. |
A.2.4 | Il richiedente deve dichiarare di non recepire per lo stesso lavoro un contributo da un altro ufficio provinciale. |
A.2.5 | Il richiedente deve dichiarare ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che è stato informato sui suoi diritti in merito al trattamento dei propri dati personali da parte della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. |
A.2.6 | Per la concessione di contributi si considerano solo interventi elencati nel capo B. Lavori di manutenzione ordinaria (lavori di pittura periodica, riparazione di intonaci ammalorati, opere da lattoniere, riparazioni di tetti di scarso rilievo ecc.) non vengono sovvenzionati. |
A.3 | Presentazione delle richieste |
A.3.1 | Le richieste di contributo in oggetto sono da indirizzare all’ufficio beni architettonici ed artistici, via Armando Diaz 8, 39100 Bolzano. |
A.3.2 | Contributi per tetti in scandole su edifici vincolati in zone rurali possono anche richiedersi presso l’Assessorato per la tutela del paesaggio, via Cesare Battisti 21, 39100 Bolzano. |
A.4 | Richieste di contributo |
A.4.1 | La richiesta potrà essere fatta durante tutto l’anno e verrà trattata in base alla data di presentazione. L’esame della richiesta comprende il controllo formale ed il calcolo della congruità dei preventivi. La richiesta dovrà essere presentata in ogni caso prima dell’emissione della fattura definitiva, altrimenti il contributo concesso non potrà essere liquidato. |
A.4.2 | La richiesta di contributo dovrà essere corredata di marca da bollo utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio. |
A.4.3 | Le richieste di contributo devono essere presentate dal proprietario o dal rappresentante legale o incaricato. Le richieste devono contenere: |
| - l’indicazione delle date dell’autorizzazione dei lavori da parte dell’ufficio beni architettonici ed artistici; |
| - piano di finanziamento; |
| - la dichiarazione che per gli stessi lavori non è stato richiesto nessun altro contributo presso un ufficio provinciale; |
| - l’indicazione del responsabile per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori; |
| - la dichiarazione della possibilità di deduzione dell’imposta sul valore aggiunto. |
| Alle richieste dovrà essere allegato: - Il preventivo dell’artigiano o restauratore incaricato, con indicazione dettagliata della quantità e del materiale, indicando in caso di tetti e di deumidazione rispettivamente i m² e metri correnti; |
A.4.4 | In caso di comproprietà è sufficiente se la richiesta è presentata da un solo proprietario. Questi dovrà tuttavia assumersi la piena responsabilità per l’esattezza dei dati. |
A.4.5 | In caso di domanda incompleta i documenti o dati mancanti verranno richiesti per iscritto dall’ufficio. Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia, in caso di false dichiarazioni. |
B | Interventi finanziabili |
B.1 | Coperture di tetti |
B.1.1 | Beni architettonici di proprietà di privati o di enti pubblici |
| Come contributo è da considerarsi la differenza tra una copertura in lastre di cemento e la copertura prescritta dall’ufficio. |
| La differenza tra l’importo della copertura prescritta dall’ufficio beni architettonici ed artistici e quello della copertura in lastre di cemento viene stabilita annualmente in base ai prezzi indicativi della associazione conciatetti. |
B.1.1.1 | Vengono concessi contributi per le seguenti coperture: |
| - scandole inchiodate (38 cm, spaccate a mano, posa tripla) |
| - scandole da posa (80 cm, spaccate, posa tripla) |
| - coppi |
| - tegole del tipo coda di castoro |
| - tetti in paglia |
| - lastre di ardesia naturale |
| - tetti in rame (solo in caso di torri e cupole) |
| - lastre di porfido |
B.1.1.2 | Non vengono concessi contributi per: |
| - coperture con legnami non nostrani (Alerce, legnami tropicali ecc.) |
| - grondaie |
| - parafulmini |
| - ganci e travi paraneve |
B.1.1.3 | Rivestimenti: |
| Si rammenta che entrambe le tipologie del tetto in scandole, sia inchiodato che posato, da sempre è stato eseguito senza rivestimento. Questo significa che le scandole vengono posate direttamente sui listelli. |
B.1.1.3.1 | Su chiese, cappelle, torri, mulini, forni, ovvero in tutti i casi in cui un isolamento termico del tetto non sia necessario, le scandole devono essere messe in posa come veniva effettuato in origine senza tavolato. |
B.1.1.3.2 | Su fabbricati a destinazione rurale ed edifici ad uso abitativo il tetto in scandole dovrà essere ugualmente eseguito senza tavolato. In casi eccezionali approvati dall’ufficio beni architettonici ed artistici in tetti dotati di tavolato dovrà essere garantita la ventilazione mediante doppia listellatura di almeno 4 cm. |
B.1.1.3.3 | In caso di sottotetti recuperati ad uso abitativo nei quali per ragioni di tutela dell’insieme è prescritta una copertura in scandole, devono essere osservati i seguenti dettagli: |
| - l’isolazione non deve essere posata sui correnti per evitare un eccessivo spessore del tetto di particolare disturbo; |
| - le finestre in falda sono assolutamente da evitare; |
| - l’isolazione del tetto potrà arrivare solo fino alla banchina e non fino alla gronda. |
B.1.1.4 | A prescindere dei contributi sopra descritti per nuove coperture sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti anche in caso di ricoperture, fintanto che queste riguardino l’intera superficie del tetto e non si limitino solo a piccoli interventi di manutenzione ordinaria. |
B. 1.1.5 | Per tetti in paglia, in rame ecc. dove non è possibile applicare la differenza tra gli importi, sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti. |
B.1.2 | Beni architettonici di proprietà ecclesiastica |
| Vengono concessi contributi in misura fino al 50% dei costi riconosciuti: coperture e ricoperture ad eccezione di tegole in cemento e tegole marsigliesi. |
B.2 | Finestre |
| Come contributo si calcola la differenza tra il tipo di finestra prescritto ed una finestra originaria con vetro isolante delle stesse dimensioni. |
B.2.1 | Vengono concessi contributi per: |
| - nuove finestre con telai assemblati e traversine originali in piombo se prescritte dall’ufficio; - nuove doppie finestre con cassone in legno o finestre scorrevoli se prescritte dall’ufficio; |
| - il restauro di finestre storiche nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti; |
B.2.2 | Non vengono concessi contributi per: nuove finestre comuni con vetro isolante. |
B.3 | Interventi di consolidamento su edifici |
B.3.1 | Vengono concessi contributi in misura fino al 50% dei costi riconosciuti: - l’inserimento di tiranti in ferro nella muratura; - iniezioni di malta fluida per la stabilizzazione della muratura; - sottomurazione delle fondamenta; - iniezioni armate in muratura e pietra; - consolidamento di travi lignee con resina sintetica; - consolidamento di volte; - rafforzamento di soffitti a travi lignee con putrelle o travi aggiuntive; |
B.3.2 | Non vengono concessi contributi per nuovi soffitti a travi lignee o in laterocemento. |
B.4 | Interventi di deumidificazione |
B.4.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti: - interventi di deumidificazione tramite scavo di un canale di aerazione con o senza riempimento di ghiaia. |
B.4.2 | Non vengono concessi contributi per metodi di deumidificazione chimici o fisici. |
B.5 | Interventi di scoprimento, conservazione e restauro |
B.5.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti: |
B.5.1.1 | Scoprimento di superfici storiche: policromie, pitture, intonaci, rimozione di tinteggiature sintetiche; |
B.5.1.2 | Restauro e conservazione di: - intonaci storici con particolari strutture di superficie quali decorazione medioevale a riquadri, a commessure, marcapiani, decorazioni a stucco, intonaci graffiati ecc.; - pitture murali; - pitture su tela e su tavola; sculture in legno e altri oggetti artistici mobili; - tavolati compresi oggetti di arredo fisso, decorazioni a stucco e tappezzerie; pavimenti storici (pavimenti in legno con intarsi, pavimenti alla veneziana ecc.); - stufe in maiolica; - arredi storici di chiese (altari, quadri, oggetti sacri, tessuti, gonfaloni, banchi, organi); - pertinenze storiche e tecniche (mulini, orologi, organi e torchi); |
B.5.2 | Non vengono concessi contributi per: - puliture; - interventi di manutenzione ordinaria come tinteggiature di facciate, riparazioni di intonaci, tinteggiature di finestre e porte; - acquisti di nuovi pavimenti, nuovi arredi, altari versus populum, nuove porte, tavolati; - copie di opere d’arte rubate. |
B.6 | Impianti di allarme |
B.6.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 %: impianti per la rilevazione di movimenti finalizzati alla protezione di opere d’arte mobili, di proprietà pubblica o accessibili al pubblico. |
B.7 | Demolizione di superfetazioni |
B.7.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti per demolizione di superfetazione di monumenti qualora non siano state costruite abusivamente. |
B.8 | In caso di particolari esigenze che vanno appositamente motivate potrà essere concesso anche un contributo maggiore e precisamente fino al 90% dei costi riconosciuti. |
C | Liquidazione del contributo |
| Il contributo viene concesso con delibera della Giunta Provinciale e la liquidazione avviene sulla base di una domanda in carta semplice e la presentazione di fatture regolarmente saldate, datate dopo la presentazione della richiesta di contributo e firmate dal beneficiario. Le fatture devono coprire la somma dei costi riconosciuti dall’ufficio. La liquidazione avviene in seguito al collaudo dei lavori da parte dell’ufficio beni architettonici ed artistici. Per singoli lotti di lavori è possibile fare richiesta di liquidazione parziale. I pagamenti parziali devono riferirsi ai lavori già effettuati, e le fatture devono essere vistate dall’ufficio beni architettonici ed artistici Qualora venga constatato che i lavori non corrispondono alle prescrizioni della tutela storico-artistica oppure che il richiedente abbia fornito dati falsi il contributo non verrà liquidato. In caso di qualità inferiore dell’esecuzione dei lavori o di materiali impiegati l’ufficio beni architettonici ed artistici decurta il contributo. |