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1. l'ammontare mensile della pensione per invalidi civili assoluti e parziali, per ciechi civili assoluti e con residuo visivo e per sordomuti, di cui all'art. 3, pt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L.P. n. 46/78, viene così rideterminato:
Euro 247,89 (lire 479.980) dal 1° gennaio 2001
Euro 264,91 (lire 512.940) dal 1° gennaio 2002;
2. l'ammontare mensile degli assegni integrativi di cui all'articolo 3, punto 9 della citata legge, previsti per i ciechi civili assoluti e per i ciechi con residuo visivo, viene rispettivamente così rideterminato:
Euro 82, 27 (lire 159.290) e rispettivamente Euro 58,78 (Lire 113.810) ab 1. Januar 2001
Euro 84,49 (lire 163.590) e rispettivamente Euro 60,36 (lire 116.880) dal 1° gennaio 2002
3. a tutti gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, titolari delle prestazioni suddette, sono corrisposte le prestazioni nel nuovo ammontare massimo all'eventuale conguaglio maturato, a far tempo della decorrenza sopraccitata;
4. la relativa maggiore spesa è da imputare al capitolo 51410 del bilancio di competenza dell'anno in corso.