....omissis....
1. La propria deliberazione n. 3148 del 7.7.1997 viene revocata;
2. per la determinazione del trattamento economico del personale non medico di cui all'art. 1 della L.P. 21 giugno 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni (personale del ruolo sanitario e personale del ruolo professionale) le Aziende speciali unità sanitarie locali applicano a partire dal 1.1.2000 i seguenti criteri:
a) il compenso orario del personale di cui al punto 2 è determinato come segue: 5° livello funzionale. 32.250 Lire6° livello funzionale: 36.550 Lire7° livello funzionale: 39.775 Lire8° livello funzionale: 41.925 Lire9° livello funzionale: 53.750 Lire10° livello funzionale: 66.650 Lire11° livello funzionale: 83.850 Lire; b) in caso di prestazione di ore di lavoro aggiuntive all'orario concordato, si applicano gli importi indicati alla lettera a);
c) per l'eventuale prestazione di servizio di pronta reperibilità e per lavoro notturno e festivo viene determinata un'indennità pari a quella prevista per il personale dipendente alle Aziende speciali Unità sanitarie locali;
d) per il rimborso delle spese di viaggio si applica la normativa in vigore per i dipendenti della Aziende speciali Unità sanitarie locali. Il rimborso delle spese è previsto soltanto in caso di presenza dei requisiti per la concessione della missione;
3. di prendere atto che gli importi previsti dal punto 2 lettera a) sono a carico delle rispettive Aziende speciali UU.SS.LL., e che pertanto la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige