AllegatoCRITERI E MODALITÁ DI EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
I. Le spese di rappresentanza possono essere assunte, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per:
a) offrire ospitalità in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni ed incontri, per rispondere all'esigenza concreta ed obiettiva che la Provincia ha di manifestarsi all'estero o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei all'ente stesso:
ad autorità pubbliche;
a personalità ed esponenti del mondo culturale e dei mass-media, delle categorie economiche e delle forze sociali;
ad esponenti politici che rivestano una delle qualifiche indicate nei precedenti punti;
b) disporre doni ed altre espressioni di rappresentanza in occasione di visite ufficiali, di ricorrenza, di onoranze alla memoria, di festività e di altre manifestazioni atti ad incrementare il prestigio delle istituzioni provinciali;
c) conferire premi di rappresentanza quali coppe, targhe, medaglie ecc.;
d) inviare note, telegrammi e messaggi di cordoglio, di felicitazione, di auguri e simili, connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni, ma non collocabili negli ordinari ed impersonali rapporti dell'Amministrazione
II. L'ammontare unitario delle sottoindicate spese di rappresentanza non dovrà eccedere i seguenti limiti:
lire 500.000 per acquisti di coppe, medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, nonché di oggetti simbolici estrinsecanti l'immagine della Provincia;
Lire 2.000.000 per acquisti di prodotti tipici o caratteristici dell'economia altoatesina; nel caso di visite di particolare prestigio tale limite può essere derogato.
Possono essere effettuati acquisti preventivi e cumulativi di beni; in tal caso la documentazione di spesa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'Assessore o del Presidente della Giunta provinciale attestante che le assegnazioni di tali beni avverranno nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione:
III. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente della Giunta provinciale e dagli Assessori provinciali. Il pagamento è ordinato sulla base dei seguenti documenti:
in caso di spese di ospitalità o per acquisti di singoli doni, l'attestazione indicante le circostanze ed i motivi della spesa; in caso di acquisti preventivi e cumulativi di beni, la dichiarazione di cui all'ultimo periodo del precedente paragrafo II;
regolare documentazione giustificativa delle spese quali fatture, ricevute fiscali, note spese ecc..
Al pagamento delle spese provvedono i funzionari delegati tramite aperture di credito disposte a loro favore.
A chi ha ordinato ed anticipato le spese di rappresentanza compete il rimborso delle stesse; in tal caso deve essere fornita idonea documentazione di quietanza delle somme anticipate.