Sentenza del 17 settembre 2009, n. 322; Pres. Falk Ebner, Est. Mosna
Il parere negativo della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio sulla incidenza ambientale di una nuova strada forestale non può essere ritenuto vincolante sia perché non previsto come tale da alcuna norma, sia perché è un parere avverso il quale è previsto il ricorso, in sede amministrativa, alla Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 12 L.P. 25 luglio 1970 n. 16 e successive modifiche.
Le zone facenti parte della rete europea ecologica, prevista dalla Direttiva europea “Habitat” n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, vengono identificate dai singoli Stati membri e sono soggette alla disciplina dettata con l’art. 6, commi 2, 3 e 4 della stessa direttiva, norma, quest’ultima, recepita in provincia di Bolzano con il D.P.G.P. n. 63 del 26 ottobre 2001. La procedura prescritta dal citato art. 6 impone, al comma 3, di sottoporre ad una valutazione di incidenza ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito già esistente o da proporre nella rete “Natura 2000”, con lo scopo di raggiungere un rapporto equilibrato che consenta di poter garantire e conservare in maniera soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario, conciliandone la relativa salvaguardia ed integrità con un uso sostenibile del territorio. L’anzidetta procedura deve trovare, altresí, il necessario coordinamento con la normativa provinciale sulla tutela della natura e del paesaggio, costituita in primo luogo dalla L.P. n. 16/1970 e s.m..