Sentenza del 30 marzo 2009, n. 115; Pres. Rossi Dordi, Est. Del Gaudio
Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, nella parte tecnica (approvata con deliberazione G.P. n. 4147 del 7 novembre 2005), illegittimamente individua singoli siti e caratteristiche degli impianti di telefonia mobile all’interno degli insediamenti, poiché disattende nella sostanza il principio, affermato nella parte concettuale del piano, di partecipazione e di cooperazione tra amministrazioni e gestori degli impianti. Invero, tale compito è affidato ai Comuni, mentre al piano è riservata l’indicazione solo dei criteri da seguire nella scelta dei siti medesimi.
Nell’ambito del potere di pianificazione urbanistica è ammessa l’individuazione di siti che, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma tale potere non può spingersi fino al punto di imporre limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
La norma di cui all’art. 1 del piano di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, secondo la quale nelle aree rurali le infrastrutture debbono “possibilmente” essere realizzate al di fuori degli ambiti di insediamento, è formulata in termini probabilistici, per cui essa difetta di carattere precettivo; conseguentemente un rigetto fondato su tale presupposto deve essere sufficientemente motivato in seguito ad una adeguata istruttoria.