Sentenza del 27 febbraio 2009. n. 71; Pres. Rossi Dordi, Est. Mosna
Il contributo concesso a sensi della L.P. 13 novembre 1986 n. 27 (credito al commercio), in caso di trasferimento di azienda o di parte di essa, continuerà ad essere erogato, a certe condizioni, all’azienda subentrante, ossia alla cessionaria, e non all’azienda cedente, la quale, pertanto, non risulta avere alcuna legittimazione e diritto a pretendere a suo favore il mantenimento del contributo.