(1) Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
(2) La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
(3) La palinatura può essere omessa:
(4) La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 23)