(1) Ai lati delle piste da sci è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore. 18)
(2) 19)
(3) L’area adiacente ai bordi delle piste da sci è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata. 20)
(4) La delimitazione della pista da sci mediante elementi artificiali può essere omessa: 21)
(5) Le protezioni previste dal presente articolo devono sempre prevedere l'utilizzo di materiali atti ad assorbire la decelerazione.