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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 25 (Piano generale di bonifica)

(1)  La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente per l’agricoltura, previo parere del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica di cui all’articolo 28, approva il piano generale di bonifica con il quale vengono definiti:

  1. la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale;
  2. gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione di bonifica della Provincia;
  3. le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Provincia e degli enti locali;
  4. le principali attività, opere ed interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con l’indicazione dei tempi e delle risorse di massima necessari.

(2)  Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica con le altre azioni previste dalla programmazione a livello provinciale, nella redazione del piano generale di bonifica si deve tener conto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, del piano di tutela delle acque e degli altri strumenti legislativi e di programmazione a livello provinciale.

(3)  Sulla base del piano generale di bonifica, ogni consorzio di bonifica predispone un piano di attuazione e gestione delle opere di bonifica tenendo conto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, dal piano di tutela delle acque, dal piano di gestione fluviale e dai piani di gestione dei bacini montani limitrofi. I piani di attuazione e gestione delle opere di bonifica vengono approvati con le stesse procedure previste per il piano generale di bonifica. Per la gestione delle fosse di bonifica, una conferenza dei servizi delle Ripartizioni provinciali competenti in materia di opere idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle acque e pesca deve rilasciare uno specifico parere.

(4)  Il piano di cui al comma 1 trova la sua attuazione mediante programmi annuali, approvati dalla Giunta provinciale, concernenti l’attività di bonifica e irrigazione ed è soggetto a revisione ogni dieci anni.

(5)  Nell’elaborazione e attuazione dell’attività di pianificazione e di programmazione concernente l’assetto del territorio, gli uffici provinciali a tal fine competenti e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, tenendo conto dei piani e programmi provinciali e comprensoriali relativi alle opere di cui all’articolo 2.

(6)  La Giunta provinciale può autorizzare i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ad eseguire interventi non previsti nei piani di cui al comma 3 e nel piano generale di bonifica.

(7)  L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura provvede agli studi, alle ricerche e alla redazione del piano generale di bonifica nonché alla compilazione del piano stesso, anche avvalendosi, se necessario, della collaborazione di esperti esterni all’amministrazione provinciale.

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