(1) La realizzazione dei progetti di opere di bonifica di interesse provinciale è soggetta a preventivo parere tecnico-economico della commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, indipendentemente dall’ammontare del preventivo per la realizzazione dell’opera.
(2) Il parere di cui al comma 1 sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle leggi provinciali in materia ambientale, in materia di risorse idriche e in materia di dighe, sbarramenti di ritenuta d’acqua ed invasi idrici artificiali.
(3) Non è necessario esigere un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto che siano contenute entro il limite del quinto delle spese per il progetto approvato e siano tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.
(4) Non occorre un nuovo parere nel caso di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.