(1) Le opere di bonifica di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 3, vengono realizzate dalla Provincia direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado. Per la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale vengono adottate le norme provinciali vigenti in materia di opere idrauliche, in quanto applicabili.
(2) Se i risultati economici della bonifica si presentano sicuramente favorevoli, una quota della spesa può essere posta a carico dei consorziati, purché l’ammontare di tale quota non sia così elevato da escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.
(3) Alla spesa per le opere di competenza provinciale, che non siano a totale carico della Provincia, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato e i comuni per i beni di loro pertinenza.
(4) Su richiesta del consorzio e secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, la manutenzione straordinaria dei canali e delle fosse di interesse provinciale può essere effettuata anche dalla Ripartizione provinciale Opere idrauliche. In questo caso la Ripartizione provinciale Opere idrauliche può assumere anche le spese per l’esecuzione di tali lavori.
(5) Il provvedimento di approvazione del piano generale di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza della Provincia.
(6) Per le opere di bonifica eseguite indipendentemente dal piano generale di bonifica e per i ripristini, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel provvedimento della Giunta provinciale di approvazione del progetto.
(7) Alle espropriazioni degli immobili necessarie ai fini della realizzazione delle opere di bonifica e all’occupazione temporanea di detti immobili si applicano le norme provinciali vigenti in materia.
(8) Spetta all’amministrazione provinciale riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l’esecuzione delle opere di bonifica di competenza provinciale e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui devono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell’arte.
(9) Nessun risarcimento è dovuto dalla Provincia per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.