(1) Al ripristino e alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica si procede secondo le modalità previste per il loro finanziamento e la loro esecuzione.
(2) Qualora la necessità della manutenzione straordinaria o del ripristino sia dovuta ad incuria o mancata ordinaria manutenzione, il consorzio di bonifica competente è tenuto a provvedere assumendone tutte le spese senza alcun onere per l’amministrazione provinciale.
(3) Al fine di garantire la sicurezza nell’utilizzo delle strade di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i consorzi di bonifica possono limitare il traffico su di esse, disponendo, ove necessario, anche la loro chiusura alla circolazione.
(4) Le strade site nel comprensorio consortile, delle quali non è reperibile il proprietario o il suo legale rappresentante, su disposizione della Giunta provinciale passano in proprietà del consorzio competente per territorio. Qualora dette strade abbiano le caratteristiche indicate dall’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, il passaggio di proprietà è subordinato all’assenso del comune nel quale esse sono site.
(5) La Provincia può contribuire alla manutenzione ordinaria e all’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché all’acquisto del macchinario a tal fine necessario.