(1) L'esecuzione di riparazioni automobilistiche ai propri automezzi come servizio e prestazione aggiuntiva dell'azienda è consentita a condizione che l'impresa occupi un responsabile tecnico o una responsabile tecnica in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 25, comma 1.
(2) Il proprietario o il possessore dei veicoli o complessi di veicoli a motore si avvale, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese in regola con i requisiti professionali richiesti all'articolo 25, comma 1.
(3) Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese come “meccatronico/meccatronica d’auto e gommista” e come “tecnico/tecnica carrozziere”. Gli ispettori autorizzati e le ispettrici autorizzate devono soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’Allegato IV del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, e dall’accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. Gli ispettori già autorizzati o abilitati e le ispettrici già autorizzate o abilitate alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all’allegato IV, punto 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017. 17)