(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
(1/bis) 15)
(2) L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.
(3) Salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per ottenere l’autorizzazione all’assunzione di apprendisti come meccatronici d’auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 16)