(1) Il settore automobilistico comprende le seguenti professioni:
- meccatronico/meccatronica d'auto; 11)
- tecnico/tecnica carrozziere; 12)
- gommista.
(2) Rientrano nell'attività di autoriparazione i lavori di manutenzione e riparazione, la sostituzione, la modifica e la reintegrazione di tutti i componenti di veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i macchinari agricoli e i rimorchi adibiti al trasporto su strada di persone e cose. Le riparazioni automobilistiche includono anche l'installazione di impianti e accessori fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore.
(3) Non fanno invece parte delle riparazioni automobilistiche il commercio di automobili, il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la sostituzione dell'olio del motore e del cambio, nonché di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento. In tutti i casi queste operazioni sono eseguite nel rispetto delle normative sull'inquinamento atmosferico e sullo smaltimento dei rifiuti.
(4) L’esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Tali disposizioni valgono anche laddove sia consentito l’esercizio in forma mobile dell’attività, come ulteriormente disciplinato dalla Giunta provinciale. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per movimento terra. 13)