(1) Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative è responsabile l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, salvo quanto disposto dal comma 2.
(2) Per lo svolgimento della procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e agli ostacoli alla navigazione aerea è competente l’Ufficio provinciale Amministrazione forestale. 66)