(1) Chiunque costruisca, anche parzialmente, una linea funiviaria in servizio pubblico ovvero esegua modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di relative parti senza autorizzazione all'inizio dei lavori, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 11.000,00.
(2) Chi effettua l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza il prescritto nullaosta all'esercizio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.800,00 a euro 11.000,00.
(3) Chi, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, viola le relative disposizioni di legge o regolamentari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 5.500,00.
(4) Il/La titolare della concessione che applica tariffe di trasporto non approvate o non espone al pubblico la tabella contenente le tariffe, gli orari e le disposizioni per i viaggiatori o che appone pubblicità in violazione dell'articolo 30, è punito/a con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 2.800,00.
(5) In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.