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b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 59 (Sanzioni amministrative pecuniarie in relazione al regolamento (UE) n. 424/2016) 65)

(1)  Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.

(2)  Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.

(3)  Chi appone indebitamente sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 14.000,00.

(4)  Chi appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

(5)  Chi, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile a richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

65)
La rubrica dell'art. 59 è stata così modificata dall'art. 15, comma 16, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
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