(1) Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
(2) Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
(3) Chi appone indebitamente sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 14.000,00.
(4) Chi appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.
(5) Chi, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile a richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.